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La certificazione energetica degli edifici, è una procedura che consente, attraverso una metodologia di calcolo standardizzata, di classificare un edificio in base alle caratteristiche energetiche che lo contraddistinguono. Sulla base degli esiti del calcolo, ad ogni edificio viene assegnata una classe energetica (da A+ a G), così da consentire agli utenti finali di effettuare un semplice e rapido confronto con le caratteristiche energetiche di altri edifici certificati. Un edificio certificato consente all'utente di compiere una scelta "più consapevole" al momento dell'acquisto-affitto di un edificio.
No, hanno finalità diverse e utilizzano strumenti di calcolo differenti. La progettazione dell'impianto termico consente al progettista di dimensionare l'impianto correttamente. La certificazione energetica consente di conoscere le caratteristiche energetiche oggettive di un edificio così da permettere all'utente di conoscerne la sua efficienza. Le finalità della certificazione sono del tutto analoghe all'"etichettatura" energetica degli elettrodomestici. La diagnosi energetica si basa su un'analisi e su una procedura di calcolo ben più complessa rispetto a quella della certificazione che consente di individuare puntualmente gli elementi "malati" dell'edificio così da proporre soluzioni che vengono attentamente valutate sotto il profilo costi-benefici.
Sul territorio di Regione Lombardia le disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici e le modalità di certificazione degli stessi sono sanciti dalla DGR VIII/8745. La legittimità delle regioni e province autonome a normare in materia è sancita dall'art. 17 del D.lgs 192/05.
La possibilità indicata al punto 9 dell'Allegato A del Decreto 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" non è applicabile in Regione Lombardia.
All'interno del decreto (vedi Art 3, comma 3) è ribadita la clausola di cedevolezza di cui all'art. 17 del Dlgs 192/05. E' infatti specificato che "le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici".
In Regione Lombardia per aspetti legati alla certificazione energetica degli edifici, occorre quindi fare riferimento alla DGR VIII/5018 e s.m.i ed ai decreti ad essa correlati.
Si, sempre che l'ampliamento volumetrico sia servito da un impianto termico ad esso dedicato. No, qualora l'ampliamento volumetrico e edificio esistente siano serviti dallo stesso impianto termico. In quest'ultimo caso il Soggetto certificatore è tenuto a produrre un attestato riferito all'intero edificio (esistente più ampliamento volumetrico).
No, qualora il trasferimento avvenga prima del 1° luglio 2009.
Si, sempre che la superficie netta degli edifici di proprietà pubblica o di uso pubblico sia superiore ai 1.000 m2.
Si, nel caso di trasferimento a titolo oneroso anche di edifici di proprietà pubblica o di uso pubblico occorre produrre l'ACE, anche se l'edificio ha una superficie netta inferiore ai 1.000 m2.
Si, sempre che questo rinnovo avvenga dopo il 1° gennaio 2008, sia nel caso di edifici pubblici sia per quelli privati . È fatto obbligo per l'aggiudicatario del servizio, dotare l'edificio interessato dell'ACE, entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale.
Si, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745, il proprietario, anche in caso di rinnovo tacito del contratto di locazione, deve consegnare l'ACE al locatario. Per definire le modalità di stipula e di RINNOVO di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, soccorre far riferimento all'Art 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Sì, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745, il proprietario, anche in caso di rinnovo tacito del contratto di locazione deve consegnare l'ACE al locatario. Per definire le modalità di stipula e di RINNOVO di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, occorre far riferimento all'Art. 28 della legge 392/78.
No, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745 il contratto deve essere perfezionato a partire dal 1° luglio 2010.
DAL 01/10/2015 anche se l'edificio e' privo dell'impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale, d' richiesto l'APE.
Si. Qualora non fossero più disponibili i dati dei sottosistemi dell'impianto termico (o dell'involucro) l'ACE dell'edificio, qualora previsto, è comunque richiesto.
Si, sempre che queste unità immobiliari siano servite dal medesimo impianto termico, abbiano medesima destinazione d'uso e sia presente un unico proprietario (o amministratore).
Occorre produrre tanti ACE quante sono le unità immobiliari interessate. È possibile accorpare in un unico Ace più unità immobiliari, solo nel momento in cui queste siano servite dal medesimo impianto termico, abbiano medesima destinazione d'uso e sia presente un unico proprietario (o amministratore).
Si, è possibile produrre l'ACE per qualsiasi tipologia di edificio anche nei casi non previsti dal dispositivo regionale.
In caso di edifici nei quali siano presenti più unità immobiliari, ai sensi del decreto regionale n. 5796 dell'11 Giugno 2009, non viene richiesto al certificatore di entrare in tutti gli appartamenti, ma esclusivamente di verificare attraverso uno o più sopralluoghi, la congruenza tra i dati mutuati dalla documentazione progettuale (Relazione tecnica asseverata dal Direttore Lavori) e lo stato di fatto dell'edificio, ponendo in carico al Soggetto certificatore la responsabilità di produrre un attestato di certificazione energetica corrispondente allo stato di fatto dell'edificio oggetto di certificazione. Qualora il certificatore dovesse trovarsi nell'impossibilità di accedere a tutte le unità immobiliari, in assenza di elementi oggettivi evidentemente diversi rispetto a quelli rilevati e percepibili dall'esterno o dagli spazi comuni all'edificio, supportato dalla documentazione progettuale in suo possesso, potrà supporre che le caratteristiche al contorno delle unità immobiliari alle quali non è potuto accedere siano identiche a quelle dei subalterni rilevati. In caso di evidenti disomogeneità nelle caratteristiche al contorno dei subalterni rilevati il certificatore, all'atto di ipotizzare i componenti che caratterizzano il sistema edifcio-impianti al quale non ha potuto accedere, è tenuto ad assumere le prestazioni di qualità inferiore rilevate nel corso dei sopralluoghi alle altre unità immobiliari a cui ha avuto accesso. E' necessario che il certificatore indichi nel campo note, presente nel software CENED+, le unità immobiliari alle quali non ha avuto accesso.
No, se concessi in locazione abitativa.
Qualora gli edifici aventi unico proprietario e serviti dal medesimo impianto termico non condividano strutture portanti o portate, è necessario realizzare un ACE per ogni singolo edificio. Qualora negli edifici siano presenti diverse destinazioni d'uso si dovrà, inoltre, realizzare un ACE per ognuna di esse.
Qualora gli edifici aventi unico proprietario e serviti dal medesimo impianto termico condividano strutture portanti o portate, è possibile realizzare un ACE riferito all'intero edificio (inteso come insieme di fabbricati che condividono strutture portanti o portate). Qualora nell'edificio siano presenti diverse destinazioni d'uso si dovrà, inoltre, realizzare un ACE per ognuna di esse.
Ai sensi del punto 10.2 della DGR 8745 è in ogni caso consentito, a discrezione del proprietario dell'edificio, predisporre un ACE riferito a ciascuna unità immobiliare.
Si, deve essere rispettata tale disposizione poiché il suo rispetto non comporterebbe un'alterazione del carattere o aspetto dell'edificio. In riferimento alla DGR 8745, punto 3.2, lettera a), viene infatti indicato che gli immobili sottoposti a tutela (vedi D.lgs n. 42, parte seconda e articolo 136, comma 1, lettere "b" e "c") sono esclusi dall'applicazione del presente provvedimento nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto.
Si. In riferimento alla DGR 8745, punto 6.5, si considerano rispettate le disposizioni del presente punto, qualora si utilizzino per la climatizzazione invernale pompe di calore che rispettino i valori fissati nella tabella A.5.1 e che coprano un fabbisogno di energia primaria pari ad almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesto per la produzione di ACS.